Il cosiddetto smart working o lavoro agile (artt. 18-23 L. 81/2017) rappresenta una particolare forma di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzato a favorire una maggiore flessibilità e produttività individuale nonché un risparmio di spesa per le aziende: si pensi ad esempio ai risparmi legati alle spese energetiche per l’illuminazione dei locali, alla climatizzazione estiva e invernale, alla gestione delle mense aziendali, alla pulizia ecc…
La caratteristica principale dello smart working è infatti rappresentata dalla possibilità di svolgere la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali e senza precisi vincoli di orario. Per ricorrere allo smart working il datore di lavoro e il lavoratore firmano un accordo con il quale definiscono le modalità di esecuzione della prestazione.
Lo smart working quindi non è una tipologia contrattuale, perciò prima di stipulare l’accordo deve già sussistere tra le parti un rapporto di lavoro subordinato che può essere a tempo determinato o indeterminato. L’accordo può essere stipulato al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o in un momento successivo.
Smart working e la gestione del rapporto di lavoro
L’accordo per lo smart working deve risultare da atto scritto, può essere a tempo determinato o indeterminato e deve regolamentare i seguenti aspetti:
- luogo di lavoro, specificando se la prestazione verrà svolta in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno;
- orario di lavoro che non deve avere vincoli precisi ma in ogni caso non deve superare i limiti di orario previsti dalla legge e dai CCNL;
- strumenti utilizzabili dal lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per lo svolgimento della prestazione;
- modalità di esercizio del potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- tempi di riposo del lavoratore;
- trattamento economico, che non può essere inferiore a quello applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dell’azienda.
L’accordo dovrà essere trasmesso ai Servizi per l’impiego attraverso un’apposita piattaforma sul portale del Ministero del Lavoro. L’adempimento può essere fatto direttamente dall’azienda oppure tramite gli intermediari abilitati come ad esempio il consulente del lavoro.
La legge (art. 19 c. 2 L. 81/2017) disciplina la possibilità delle parti di recedere dall’accordo con modalità differenti:
- se l’accordo è a tempo indeterminato, le parti possono recedere rispettando un preavviso minimo di 30 giorni, con esclusione delle ipotesi di recesso per giustificato motivo oggettivo;
- se l’accordo è a tempo determinato, il recesso prima della scadenza del termine è possibile solo in presenza di un giustificato motivo oggettivo.
In caso di recesso dall’accordo il rapporto di lavoro continua secondo le modalità ordinarie definite dal contratto di lavoro.
La sicurezza nello svolgimento dello smart working
Come per gli altri lavoratori, il datore di lavoro deve garantire anche allo smart worker la tutela della salute e della sicurezza, nonché il buon funzionamento degli strumenti tecnologici che gli vengono assegnati per lo svolgimento della prestazione lavorativa. A tal fine, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi alle particolari modalità di svolgimento della prestazione e, deve verificare periodicamente il corretto funzionamento degli strumenti tecnologici.
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che possono derivare dallo svolgimento dell’attività lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Il datore di lavoro quindi è obbligato ad assicurare il lavoratore agile all’Inail mediante un’apposita denuncia di esercizio, tranne nel caso in cui il lavoratore, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, è adibito alle medesime mansioni in modalità agile, senza una variazione del rischio.
L’art. 23 della L. 81/2017 ha precisato che la tutela contro gli infortuni è assicurata se gli stessi si verificano all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dalle parti a causa di un rischio connesso alla prestazione lavorativa. In più la tutela si estende anche agli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione, nei limiti previsti in generale per gli infortuni “in itinere”.
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